Statuto

Come formeremo l’associazione| Lo statuto(sei qui)|

Struttura articolata tipo

  1. Denominazione, Sede e Durata:Nome ufficiale dell’ente (con l’eventuale acronimo ETS o APS), indicazione del solo Comune per la sede legale e durata illimitata.
  2. Finalità e Attività di Interesse Generale:Definizione dettagliata della missione no-profit e individuazione delle attività specifiche svolte per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. Disciplina dei Soci:Criteri di adesione (principio della “porta aperta”), modalità di ammissione, diritti (diritto di voto e di elettorato attivo/passivo), doveri, intrasferibilità della quota associativa e cause di recesso o esclusione.
  4. Organi dell’Associazione:
    1. Assemblea dei Soci:Organo sovrano che approva il bilancio, elegge i componenti degli altri organi e vota le modifiche statutarie.
    2. Consiglio Direttivo:Organo esecutivo incaricato della gestione ordinaria e straordinaria dell’ente.
    3. Presidente:Legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
    4. Organo di Controllo o Revisore:Eventuale organo di monitoraggio (obbligatorio per legge solo al superamento di specifiche soglie dimensionali).
  5. Patrimonio e Risorse Economiche:Indicazione delle fonti di finanziamento (quote associative, contributi pubblici/privati, erogazioni liberali) eclausola di indivisibilità: divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione tra i soci.
  6. Esercizio Sociale e Bilancio:Fissazione del periodo contabile (1° gennaio – 31 dicembre) e termine di approvazione del rendiconto d’esercizio entro 120 giorni dalla chiusura.
  7. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio:Procedura di liquidazione dell’ente e obbligo tassativo di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore o per scopi di utilità sociale.
  8. Disposizioni Finali:Clausola di rinvio al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017 per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto.

Accorgimenti pratici

  1. Inserisci solo il Comune di sede:Evita di scrivere l’indirizzo civico completo nello Statuto; indicare soltanto il Comune permette di spostare la sede legale all’interno della stessa città senza dover approvare e registrare una modifica statutaria.
  2. Coerenza con l’Articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:Per la futura iscrizione al RUNTS, l’oggetto sociale deve citare esplicitamente una o più attività di interesse generale tra quelle previste dalla legge.

Ecco la bozza dei primi articoli chiave dello Statuto dell’Associazione, formulata in conformità con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per consentire l’accesso a bandi pubblici, erogazioni liberali e sponsorizzazioni private.

ARTICOLO 1 – Denominazione, Sede e Durata

  1. È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata“Associazione Borgo Tuoro”(di seguito “Associazione”). Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione integrerà l’acronimo “ETS” o “APS”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roccadaspide (SA). Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
  3. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – Finalità e Scopo Sociale

  1. L’Associazione è un ente di diritto privato, autonomo, astenuto da ogni finalità di lucro, che persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale.
  2. L’Associazione nasce con l’obiettivo fondamentale di far rinascere, valorizzare e tutelare il borgo di Borgo Tuoro, ponendo al centro dell’azione il rispetto della comunità residente, della sua identità culturale e della qualità della vita dei suoi abitanti.
  3. L’ente intende operare come catalizzatore di rigenerazione sociale, culturale, turistica ed economica per il territorio, promuovendo interventi di coesione sociale e di conservazione del patrimonio materiale e immateriale del borgo.

ARTICOLO 3 – Attività di Interesse Generale

Per il perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione svolge in via principale ed esclusiva le seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017):

  1. Tutela e valorizzazione del patrimonio:Interventi di salvaguardia, recupero e promozione del paesaggio, dell’architettura locale e dell’ambiente di Borgo Tuoro.
  2. Attività culturali e ricreative:Organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni culturali, itinerari e iniziative volte a rivitalizzare la vita comunitaria e a preservare le tradizioni locali.
  3. Promozione del territorio e accoglienza:Iniziative di turismo sostenibile ed esperienziale nel pieno rispetto dei ritmi e della vivibilità dei residenti.
  4. Progettazione e collaborazione istituzionale:Partecipazione a bandi pubblici (locali, regionali, nazionali ed europei) e attivazione di sinergie con enti locali, aziende e organizzazioni no-profit.

ARTICOLO 4 – Risorse Economiche e Finanziamenti

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative annuali versate dai soci;
    2. Contributi di enti pubblici e privati;
    3. Sponsorizzazioni da parte di aziende e soggetti commerciali interessati a sostenere i progetti di valorizzazione del borgo;
    4. Donazioni, ed erogazioni liberali;
    5. Fondi derivanti da bandi e finanziamenti nazionali o comunitari;
    6. Entrate da attività secondarie e strumentali svolte in conformità alla legge.
  2. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi durante la vita dell’Associazione.

ARTICOLO 5 – Soci e Criteri di Ammissione

  1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità statutarie, si impegnino a rispettare la comunità locale e intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
  2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell’aspirante socio.

Ecco l’integrazione degli articoli relativi alla governance e al funzionamento degli organi sociali dell’Associazione Borgo Tuoro, redatta secondo i principi di democrazia e parità di diritti del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni e sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 7 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. Ciascun socio ha diritto a un voto, in applicazione del principio del voto singolo.
  3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
  4. Spetta all’Assemblea Ordinaria:
    1. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
    2. Approvare il programma annuale delle attività;
    3. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
  5. Spetta all’Assemblea Straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
  6. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (email, messaggio o affissione nei locali associativi/spazi pubblici del borgo) inviato almeno 8 giorni prima della data fissata.

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7, eletti dall’Assemblea tra i soci.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e assegna gli incarichi operative (es. Segretario, Tesoriere).
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  4. Al Consiglio Direttivo spetta:
    • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • Redigere il bilancio d’esercizio e la programmazione delle attività;
    • Deliberare sull’ammissione dei nuovi soci;
    • Gestire le risorse economiche, le sponsorizzazioni e i finanziamenti pubblici/privati destinati ai progetti per Borgo Tuoro.

ARTICOLO 9 – Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e ne firma gli atti legali e amministrativi.
  2. Presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, curando l’attuazione delle relative delibere.
  3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 10 – Scioglimento e Devoluzione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o per fini di pubblica utilità conformi alle finalità originarie di tutela e valorizzazione del territorio, previo parere dell’organo di controllo preposto.